Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 – riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – che raccoglie, in un testo organico, la disciplina del whistleblowing nel settore sia pubblico che privato, normando i canali di segnalazione e la tutela riconosciuta ai segnalanti.
Chi può segnalare
▪ Dipendenti di L’Oasi;
▪ Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso L’Oasi;
▪ Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso L’Oasi;
▪ Volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti che prestano la propria attività presso L’Oasi;
▪ Azionisti e soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza, anche di fatto.
Quando si può segnalare
▪ quando il rapporto giuridico è in corso;
▪ quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o nella fase precontrattuale;
▪ durante il periodo di prova;
▪ in seguito allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in precedenza (ad es. nel caso dei pensionati).
Cosa si può segnalare
▪ Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali previsti dalla normativa nazionale;
▪ Condotto illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
▪ Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori c.d. “sensibili”: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
▪ Atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
▪ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
▪ Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Come si può segnalare
La segnalazione può essere effettuata attraverso la email odvoasi@gmail.com, che garantisce, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 24/2023, la riservatezza dell’identità del segnalante, del soggetto segnalato ovvero menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione ad essa eventualmente allegata.
La gestione del canale di segnalazione è stata affidata all’Organismo di Vigilanza (OdV), principale destinatario della stessa.
L’OdV avrà l’onere di fornire riscontro della corretta ricezione della segnalazione attraverso una sorta di “avviso di ricevimento”, nonché dare seguito alla stessa, garantendo una costante interlocuzione con il dipendente durante il periodo degli accertamenti volti a verificare la fondatezza della segnalazione.
Inoltre, dovrà comunicare al segnalante l’esito della segnalazione effettuata.
Tutela della Riservatezza
È garantita la tutela della riservatezza del segnalante essendo posto il divieto di rivelare il nominativo del segnalante (whistleblower) o altri elementi che possano consentirne l’identificazione a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere la segnalazione o darvi seguito.
È, altresì, garantita l’identità delle persone segnalate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in seguito alla segnalazione.
Protezione dalle ritorsioni
È vietata ogni forma ritorsione, anche tentata o minacciata, dovendo intendersi tale “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.
Difatti, il dipendente che effettua la segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Società nella quale le stesse sono state poste in essere, nonché comportano la possibilità di sporgere denuncia all’Ispettorato nazionale del lavoro, con un inversione dell’onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’irrogazione di sanzioni disciplinari o l’adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Tale tutela è estesa ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società.
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli.
Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
Misure di sostegno
Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
In caso di segnalazione scrivere a: odvoasi@gmail.com